23.05.2019
Riforma Terzo Settore - nuovi obblighi: Registro Volontari e coperture assicurative per collaborazioni volontarie
VolontariatoIn attesa del Registro Unico del Terzo settore, rientrano come Ets (Enti del Terzo settore) le Aps (Associazioni di promozione sociale), le Odv (Organizzazioni di volontariato) e le Onlus di opzione.
Il Codice del Terzo settore – come già previsto per le Odv dalla legge 266/91 – obbliga gli Ets a dotarsi del Registro dei volontari per i volontari che svolgono attività in forma continuativa (art. 17, c. 1, D.lgs 117/17) con i loro dati anagrafici e il periodo di attività svolta nell'organizzazione.
D'altro canto per i tutti i volontari sia occasionali che non occasionali è obbligatoria la copertura assicurativa (comma 6 dell’art. 17) "contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17). Il Decreto con le indicazioni in merito deve essere ancora deliberato.
Chi coordina volontari dovrà quindi prestare particolare attenzione alle collaborazioni occasionali e accordare con Direttivo e Direzione le modalità più opportune per registrare le presenze occasionali e ridurre al minimo le responsabilità associative nel casi di danni o infortuni.
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