08.01.2015
Lavoratori invalidi civili: Bonus IRPEF di 80 Euro non costituisce reddito imponibile
Federazione per il Sociale e la Sanità
Con decreto legge n. 66/2014 è stato istituito per la prima volta nell’anno 2014 un bonus IRPEF di 80 Euro dal mese di maggio. Hanno potuto beneficiare di questo bonus tutte le persone che avevano un reddito annuale tra gli 8.000 e i 26.000 €.
Poiché si tratta di un alleggerimento fiscale e nel nuovo “mod. CU 2015” (ex modello CUD) non viene indicato quale reddito da tassare, ma inserito separatamente sotto l’annotazione “credito Bonus Irpef”, questo importo non è da conteggiare quale reddito assoggettabile ad imposta.
I lavoratori invalidi civili, ciechi e sordi devono dichiarare come al solito solo il loro reddito lordo nella “dichiarazione di responsabilità” annuale della Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE).
Se il limite di reddito annuale per i lavoratori invalidi civili parziali non supera Euro 9.591,14 e per gli invalidi civili totali non supera Euro 16.449,85, in questo caso continueranno ad ottenere la pensione per invalidi civili di euro 434,16.
Con la legge di stabilità questo bonus è previsto anche per il 2015.
Poiché si tratta di un alleggerimento fiscale e nel nuovo “mod. CU 2015” (ex modello CUD) non viene indicato quale reddito da tassare, ma inserito separatamente sotto l’annotazione “credito Bonus Irpef”, questo importo non è da conteggiare quale reddito assoggettabile ad imposta.
I lavoratori invalidi civili, ciechi e sordi devono dichiarare come al solito solo il loro reddito lordo nella “dichiarazione di responsabilità” annuale della Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE).
Se il limite di reddito annuale per i lavoratori invalidi civili parziali non supera Euro 9.591,14 e per gli invalidi civili totali non supera Euro 16.449,85, in questo caso continueranno ad ottenere la pensione per invalidi civili di euro 434,16.
Con la legge di stabilità questo bonus è previsto anche per il 2015.
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