23.05.2019
Riforma Terzo Settore - nuovi obblighi: Registro Volontari e coperture assicurative per collaborazioni volontarie
Volontariato
Con la Riforma del Terzo Settore nuovi obblighi a tutela di volontari e associazioni.
In attesa del Registro Unico del Terzo settore, rientrano come Ets (Enti del Terzo settore) le Aps (Associazioni di promozione sociale), le Odv (Organizzazioni di volontariato) e le Onlus di opzione.
Il Codice del Terzo settore – come già previsto per le Odv dalla legge 266/91 – obbliga gli Ets a dotarsi del Registro dei volontari per i volontari che svolgono attività in forma continuativa (art. 17, c. 1, D.lgs 117/17) con i loro dati anagrafici e il periodo di attività svolta nell'organizzazione.
D'altro canto per i tutti i volontari sia occasionali che non occasionali è obbligatoria la copertura assicurativa (comma 6 dell’art. 17) "contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17). Il Decreto con le indicazioni in merito deve essere ancora deliberato.
Chi coordina volontari dovrà quindi prestare particolare attenzione alle collaborazioni occasionali e accordare con Direttivo e Direzione le modalità più opportune per registrare le presenze occasionali e ridurre al minimo le responsabilità associative nel casi di danni o infortuni.
In attesa del Registro Unico del Terzo settore, rientrano come Ets (Enti del Terzo settore) le Aps (Associazioni di promozione sociale), le Odv (Organizzazioni di volontariato) e le Onlus di opzione.
Il Codice del Terzo settore – come già previsto per le Odv dalla legge 266/91 – obbliga gli Ets a dotarsi del Registro dei volontari per i volontari che svolgono attività in forma continuativa (art. 17, c. 1, D.lgs 117/17) con i loro dati anagrafici e il periodo di attività svolta nell'organizzazione.
D'altro canto per i tutti i volontari sia occasionali che non occasionali è obbligatoria la copertura assicurativa (comma 6 dell’art. 17) "contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17). Il Decreto con le indicazioni in merito deve essere ancora deliberato.
Chi coordina volontari dovrà quindi prestare particolare attenzione alle collaborazioni occasionali e accordare con Direttivo e Direzione le modalità più opportune per registrare le presenze occasionali e ridurre al minimo le responsabilità associative nel casi di danni o infortuni.
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