
Il procedimento in sintesi
Di seguito le fasi in sintesi della procedura che portano alla nomina di un amministratore di sostegno (AdS):1. chi può presentare la domanda (ricorso):
il ricorso può essere presentato dallo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.
Infine, i responsabili sei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura ed assistenza dell’interessato se sono a conoscenza di fatti tali da ritenere opportuna la nomina di un AdS sono tenuti a segnalare il caso al GT o fornirne notizia al Pubblico Ministero.
2. la redazione del ricorso:
per poter attivare la procedura di nomina di un AdS è necessario redigere un ricorso (domanda) nel quale sarà necessario descrivere la situazione personale, sociale e sanitaria ed economica dell’interessato/a. Tali informazioni sono fondamentali per il Giudice Tutelare che deve valutare la sussistenza dei presupposti per la nomina o meno di un AdS a favore dell’interessato/a;
3. il deposito del ricorso:
il ricorso sottoscritto dai ricorrenti (chi fa la domanda) deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale del luogo di residenza o domicilio del beneficiario;
4. fissazione della data d’udienza e termine per notificare:
il Giudice Tutelare, fissa la data dell’udienza per l’audizione del beneficiario e di eventuali persone che possono fornire informazioni utili al Giudice entro 60 giorni dalla data del deposito del ricorso e assegna alle parti (ricorrenti) un termine per notificare (comunicare con ufficiali giudiziari);
5. la notifica (comunicazione) del ricorso e del decreto di fissazione udienza alle parti:
le copie autentiche del ricorso e del decreto di fissazione della data di udienza emesso dal Giudice Tutelare devono essere notificate per mezzo di ufficiale giudiziario alle parti indicate nel ricorso e di cui il Giudice Tutelare ne ritenga utile acquisire informazioni; il numero delle copie autentiche varia a seconda del numero di persone che devono essere informate dell’avvio della procedura e della data dell’udienza. Deve essere sempre calcolata una copia in più che costituirà l’originale da esibire il giorno dell’udienza al giudice tutelare. Tale documento darà prova dell’avvenuta notifica da parte del ricorrente;
6. l’udienza davanti al Giudice Tutelare:
il Giudice Tutelare all’udienza deve sentire personalmente il beneficiario per valutare se ricorrono i presupposti per aprire un’amministrazione di sostegno e per comprendere gli interessi, i bisogni e le aspirazioni del beneficiario. E’ opportuno che a tale incontro partecipino anche i ricorrenti i quali dovranno accompagnare il beneficiario in Tribunale. Qualora l’interessato non sia in grado raggiungere il Tribunale è richiesto un certificato medico che attesti i motivi dell’impossibilità per lo stesso di presenziare l’udienza. In questo caso il Giudice Tutelare dovrà recarsi nel luogo in cui la persona interessata si trova;
7. la nomina dell’amministratore di sostegno:
l’ultimo atto della procedura coincide con il giuramento dell’AdS davanti al Giudice Tutelare nel corso dell’udienza di nomina che può coincidere con l’udienza di audizione del beneficiario o essere fissata successivamente. Con il giuramento l’AdS si impegna ad assumere ed iniziare a tutti gli effetti il proprio incarico;
8. rilascio del decreto di nomina:
per poter iniziare l’attività l’AdS deve essere in possesso di almeno una copia autentica del decreto di nomina che va richiesto personalmente presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Bolzano. Per il rilascio della copia autentica è richiesta una marca da bollo.
Documentazione
Documentazione
Quali sono i documenti da allegare al ricorso:1. carta di identità e codice fiscale del beneficiario e dei ricorrenti;
2. estratto dell’atto di nascita del beneficiario, da richiedere nel suo Comune di nascita (i provvedimenti di apertura o chiusura di un’amministrazione di sostegno, di una tutela o di una curatela devono essere annotati al margine dell’atto di nascita; questo documento, pertanto, accerta che l’interessato non sia già soggetto ad una misura di protezione);
3. stato di famiglia storico del beneficiario in bollo da € 16,00, da richiedere presso l’anagrafe del Comune di residenza (questo documento rappresenta i membri della famiglia del beneficiario; se il beneficiario è coniugato con o senza figlia lo stato di famiglia storico indicherà il coniuge e/o i figli; se il beneficiario non è coniugato e non ha figli il documento indicherà i fratelli/sorelle ed i genitori);
4. certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia del beneficiario in bollo da € 16,00, da richiedere presso l’anagrafe del Comune di residenza (tale documento certifica l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza e quali sono i componenti della famiglia anagrafica);
5. certificazione medica che attesta la patologia e l’eventuale impossibilità del beneficiario di raggiungere il tribunale;
6. copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD o modello OBIS del beneficiario;
7. estratto conto attuale, estratto titoli, depositi bancari, libretti di risparmio del beneficiario;
8. estratto tavolare degli immobili di cui il beneficiario è proprietario o titolare di diritti reali sugli stessi (usufrutto, diritto di abitazione, ecc). una marca da bollo da € 27,00 da apporre sul ricorso introduttivo.
I ricorrenti che non riescono, per motivi di privacy, a raccogliere la documentazione che rappresenta la situazione economica patrimoniale e sanitaria del beneficiario possono comunque presentare la domanda. In questo caso sarà poi il giudice tutelare a richiedere agli uffici competenti, banche, medici, di produrre la documentazione richiesta.
Spesa eventuale: per ogni copia autentica del ricorso e del decreto di fissazione udienza eventualmente richiesta presso la Cancelleria del Tribunale è previsto l’acquisto di una marca da bollo del valore attuale di € 11,54 o di € 13,48, a seconda del numero delle pagine dell’atto.
Nel caso in cui le persone che intendono presentare domanda al Giudice Tutelare non siano legittimante per legge (ex art. 406 c.c.) perché ad esempio non sussiste un rapporto di parentela possono presentare una segnalazione al Pubblico Ministero che provvederà a promuovere l’avvio della procedura.