13.04.2017
Sentenza: parcheggiare nello spazio assegnato a disabili è un reato
Federazione per il Sociale e la Sanità
Per la Cassazione se lo spazio è assegnato direttamente a un disabile si incorre nel reato ex art. 610 c.p. e non nella sanzione del Codice della Strada. Un imputato è stato condannato adesso a una pena di carcere di 4 mesi.
Commette violenza privata chi parcheggia il proprio veicolo nel posto che è stato espressamente assegnato al singolo utente disabile. Per capirci: non un posto disabili generico, ma proprio un posto assegnato con un numero di targa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 17794/2017 rigettando il ricorso dell'imputato, ritenuto colpevole del delitto ex art. 610 c.p. per aver parcheggiato la propria autovettura in una spazio riservato a una disabile, affetta da gravi patologie, così impedendole di utilizzarlo.
Se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili, la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art, 158 comma 2 del Codice della Strada: tale norma punisce, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide.
Poichè nel caso di specie lo spazio è espressamente riservato a una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato il diritto di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo. Da qui la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto contestato.
Commette violenza privata chi parcheggia il proprio veicolo nel posto che è stato espressamente assegnato al singolo utente disabile. Per capirci: non un posto disabili generico, ma proprio un posto assegnato con un numero di targa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 17794/2017 rigettando il ricorso dell'imputato, ritenuto colpevole del delitto ex art. 610 c.p. per aver parcheggiato la propria autovettura in una spazio riservato a una disabile, affetta da gravi patologie, così impedendole di utilizzarlo.
Se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili, la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art, 158 comma 2 del Codice della Strada: tale norma punisce, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide.
Poichè nel caso di specie lo spazio è espressamente riservato a una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato il diritto di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo. Da qui la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto contestato.
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